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Whistleblowing

WHISTLEBLOWING (SEGNALAZIONI DI ILLECITI)

 

Il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 reca l’attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 e riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

  • OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

 

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati, considerati dal legislatore.

Le segnalazioni che rientrano nel contesto del whistleblowing riguardano (D.Lgs. 24/2023 art.2,

lettera a):

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5)

  2. Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

  3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE

  4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società ed i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società

  5. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizione dell’Unione Europea

Restano escluse dalla normativa:

  • Le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale da parte di chi effettua la segnalazione o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate

  • Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’UE o nazionale ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’UE

  • Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE.

  • SOGGETTI TUTELATI

Rientrano i segnalanti tutelati dalla direttiva i lavoratori subordinati ed autonomi, volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza. La tutela si applica anche durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico. Le misure di tutela si applicano inoltre ai facilitatori (che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, agli enti di proprietà o per cui lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche quelle non ancora commesse e che il soggetto da tutelare ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono anche essere irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dare luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

  • TUTELE DEI SEGNALANTI

I whistleblowers non possono subire ritorsioni, tra le quali il Decreto annovera: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa, note di merito negative o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, coercizione, intimidazione, molestie e ostracismo, discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, compresa la perdita di opportunità economiche e la perdita dei redditi, annullamento di una licenza o di un permesso, richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

  • CANALI E MODALITA’ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni da parte dei whistleblowers avvengono attraverso tre canali:

  1. CANALE INTERNO la cui gestione viene affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato o ad un soggetto esterno;

  2. CANALE ESTERNO attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attivabile 1) quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna; 2) se ci sono fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non è stato dato efficace seguito; 3) se abbiamo fondato motivo di essere in presenza di rischi di ritorsione;4) se si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

  3. DIVULGAZIONE PUBBLICA. Il D. Lgs. 24/2023 introduce anche la modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con questa modalità le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un grado elevato di persone.

Abbiamo affidato la gestione del canale di segnalazione interna ad un Responsabile per le Segnalazioni istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Le segnalazioni, da effettuarsi in forma scritta, vanno inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

 

Al Responsabile delle Segnalazioni Whistleblowing

c/o RSA Villa Aurelia

Via Oglio, n. 122

46010 San Michele in Bosco (MN)

 

La segnalazione verrà gestita esclusivamente dal Responsabile per le Segnalazioni che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto della legge.

Alla persona segnalante verrà dato riscontro della segnalazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

 

San Michele in Bosco (MN), 24/11/2023

 

Il Presidente

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